PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La mediazione familiare è un percorso per la riorganizzazione delle relazioni familiari nell'ambito di un procedimento di separazione personale, della cessazione degli effetti civili del matrimonio o della successiva modifica delle relazioni personali tra le parti.
      2. Il mediatore familiare, sollecitato dalle parti o su invito del giudice, si adopera, nella garanzia del segreto professionale e in autonomia dall'ambito giudiziario, affinché i genitori elaborino personalmente un programma di separazione soddisfacente per loro e per i figli, nel quale siano specificati i termini della cura e dell'educazione dei figli stessi, gli oneri a carico delle parti e le questioni di carattere patrimoniale.

Art. 2.

      1. Dopo l'articolo 708 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

      «Art. 708-bis. - (Tentativo di mediazione familiare). - In ogni stato e grado dei giudizi di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di successiva modifica delle relative condizioni, in presenza di figli minori, nonché nei procedimenti di competenza del tribunale per i minorenni o del giudice tutelare, qualora ne ravvisi la necessità, il giudice può invitare le parti ad avvalersi dell'attività di un mediatore familiare presente nel territorio di residenza di entrambe o di una sola delle parti.
      Al fine di cui al primo comma il giudice può disporre un rinvio del giudizio di almeno tre mesi, rinnovabile una sola volta allo scopo di consentire alle parti di giungere ad un accordo, ai sensi del citato primo comma, in ordine alle condizioni di separazione da sottoporre al tribunale stesso».

Art. 3.

      1. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle funzioni disciplinate dal sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, prevedono l'attivazione di servizi per la mediazione familiare.
      2. I comuni, nell'ambito dei programmi e delle iniziative a favore dell'infanzia e dell'adolescenza previsti dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, favoriscono il finanziamento dei progetti in favore della mediazione familiare, avvalendosi a tale fine della collaborazione di organizzazioni di volontariato e di associazioni di comprovata esperienza nell'ambito della mediazione familiare.

Art. 4.

      1. In ordine alle finalità previste dall'articolo 1 della presente legge, nell'ambito delle figure professionali sociali previste dall'articolo 12 della legge 8 novembre 2000, n. 328, con decreto del Ministro della solidarietà sociale da emanare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, è definito il profilo professionale della figura denominata «mediatore familiare».
      2. Con regolamento del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, adottato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti la figura professionale di cui al comma 1, da formare con i corsi di specializzazione istituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, nonché i criteri generali riguardanti i requisiti per l'accesso, la durata e l'ordinamento didattico dei medesimi corsi di specializzazione.
      3. Per la istituzione dei corsi di cui al comma 2 del presente articolo, le università possono avvalersi della collaborazione di organizzazioni di volontariato e di associazioni di comprovata esperienza nell'ambito della mediazione familiare.

Art. 5.

      1. Le regioni, in collaborazione con gli enti locali e avvalendosi delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni che operano nel settore, promuovono la programmazione di corsi idonei alla formazione di personale in grado di operare e intervenire nel campo della mediazione familiare.